(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario - n. 21 del 20 maggio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2020 1. L'art. 9 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Misure urgenti in materia di cultura e sport connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. I beneficiari di incentivi concessi negli anni 2019 e 2020 in applicazione della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), di contributi di cui all'art. 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), di contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), del contributo di cui all'art. 21 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), del contributo di cui all'art. 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), del contributo di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarieta'), del contributo di cui all'art. 8 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 4 (Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura), dei contributi di cui agli articoli 11, 13, 18 per l'organizzazione di manifestazioni sportive, 18-bis e 21 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), che, a causa della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, disposta con provvedimenti urgenti, in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attivita' programmate e oggetto di finanziamento, ottengono dal Servizio competente l'assenso alla modifica del progetto finanziato o dell'attivita' finanziata, previa richiesta motivata. 2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a rendicontazione anche le spese sostenute o da sostenere in relazione alle attivita', manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti svolgere e quelle da sostenere in relazione alle attivita', manifestazioni, iniziative ed eventi svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Nei casi previsti dal comma 1, anche in deroga alle previsioni sull'ammissibilita' delle spese e ai limiti previsti per le medesime dalle discipline di settore, sono altresi' ammissibili a rendicontazione le spese generali di funzionamento, comunque denominate, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso, ivi comprese quelle relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi e quelle relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, le quali sono ammissibili anche qualora la documentazione giustificativa delle spese non e' intestata al beneficiario dell'incentivo, ma le spese risultano effettivamente sostenute da esso. Sono fatte salve le disposizioni di settore qualora piu' favorevoli. 4. Il termine previsto per la conclusione delle attivita' progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2019, a valere sulle seguenti disposizioni, e' prorogato al 31 gennaio 2021: a) art. 5, commi 1 e 5, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonche' norme urgenti in materia di cultura); b) art. 22, commi da 1 a 3, della legge regionale n. 5/2012; c) art. 27-quater, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 16/2014. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il termine previsto per la conclusione delle attivita' progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sulle seguenti disposizioni, e' prorogato al 30 novembre 2020: a) legge regionale n. 16/2014, per gli incentivi concessi nell'anno 2019; b) art. 21 della legge regionale n. 4/2018, per il contributo concesso nell'anno 2018. 6. I termini previsti dai commi 4 e 5 possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorita' concedente, su istanza motivata del beneficiario».