(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario - n. 21 del 20 maggio
  2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 9 
                   della legge regionale n. 3/2020 
 
  1. L'art. 9 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure
urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19),  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 9 (Misure urgenti in materia di cultura  e  sport  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19).  -  1.  I  beneficiari  di
incentivi concessi negli anni 2019 e 2020 in applicazione della legge
regionale 11 agosto 2014,  n.  16  (Norme  regionali  in  materia  di
attivita' culturali), di contributi di cui all'art. 22, commi da 1  a
3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge  per  l'autonomia
dei giovani e sul Fondo di garanzia per  le  loro  opportunita'),  di
contributi di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  della  legge
regionale 8 luglio  2019,  n.  10  (Istituzione  della  "Giornata  in
ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria  del
Vajont"), del contributo di cui all'art. 21 della legge  regionale  9
febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative  al  distacco  del
Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione  alla
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre  norme  urgenti),  del
contributo di cui all'art. 6, commi da 38 a 41, della legge regionale
30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), del  contributo  di
cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n.  12
(Norme in materia di cultura, sport e solidarieta'),  del  contributo
di cui  all'art.  8  della  legge  regionale  12  marzo  2020,  n.  4
(Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al  ricordo  del
dramma  delle  foibe  e  dell'esodo  istriano-fiumano-dalmata.  Norme
urgenti in materia di cultura), dei contributi di cui  agli  articoli
11, 13, 18 per l'organizzazione di manifestazioni sportive, 18-bis  e
21 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in  materia
di  sport),  che,  a  causa  della  sospensione  di   manifestazioni,
iniziative  ed  eventi  di  natura   culturale,   ludico,   sportiva,
religiosa, e dei servizi di apertura al pubblico dei  musei  e  degli
altri istituti e luoghi della  cultura,  disposta  con  provvedimenti
urgenti,  in  conseguenza  all'emergenza   epidemiologica   COVID-19,
abbiano  dovuto  o  debbano  modificare,  spostare  o  annullare   le
attivita' programmate  e  oggetto  di  finanziamento,  ottengono  dal
Servizio competente l'assenso alla modifica del progetto finanziato o
dell'attivita' finanziata, previa richiesta motivata. 
  2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a rendicontazione
anche le spese sostenute o da sostenere in relazione alle  attivita',
manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti  svolgere
e quelle da sostenere in relazione  alle  attivita',  manifestazioni,
iniziative  ed  eventi  svolti  successivamente  in  conseguenza  dei
provvedimenti di cui al comma 1. 
  3. Nei casi previsti dal comma 1, anche in deroga  alle  previsioni
sull'ammissibilita' delle spese e ai limiti previsti per le  medesime
dalle  discipline   di   settore,   sono   altresi'   ammissibili   a
rendicontazione  le  spese  generali   di   funzionamento,   comunque
denominate, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso,  ivi
comprese quelle relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi
e quelle relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi  in
locazione, anche  finanziaria,  per  rispettare  le  prescrizioni  di
contrasto  all'emergenza  epidemiologica  COVID-19,  le  quali   sono
ammissibili anche  qualora  la  documentazione  giustificativa  delle
spese non e' intestata al beneficiario dell'incentivo,  ma  le  spese
risultano effettivamente sostenute  da  esso.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni di settore qualora piu' favorevoli. 
  4.  Il  termine  previsto  per  la  conclusione   delle   attivita'
progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle  spese
sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2019, a  valere  sulle
seguenti disposizioni, e' prorogato al 31 gennaio 2021: 
    a) art. 5, commi 1 e 5, della legge regionale 4 ottobre 2013,  n.
11  (Valorizzazione  del  patrimonio  storico-culturale  della  Prima
guerra mondiale e interventi per la promozione  delle  commemorazioni
del centenario dell'inizio del conflitto, nonche'  norme  urgenti  in
materia di cultura); 
    b) art. 22, commi da 1 a 3, della legge regionale n. 5/2012; 
    c) art. 27-quater, comma 2, lettera b), della legge regionale  n.
16/2014. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il termine  previsto
per la conclusione delle attivita' progettuali e per la presentazione
della  rendicontazione  delle  spese  sostenute  con  gli   incentivi
concessi a valere sulle seguenti disposizioni,  e'  prorogato  al  30
novembre 2020: 
    a)  legge  regionale  n.  16/2014,  per  gli  incentivi  concessi
nell'anno 2019; 
    b) art. 21 della legge regionale n.  4/2018,  per  il  contributo
concesso nell'anno 2018. 
  6. I termini previsti dai commi 4 e 5 possono essere  ulteriormente
prorogati,   con    provvedimento    amministrativo    dell'autorita'
concedente, su istanza motivata del beneficiario».